PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali, è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 30 aprile 2021;
VISTI:
– Visto il DPCM del 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19″», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
PRESO ATTO dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Puglia”, con la quale si stabilisce che alla Regione Puglia, si applicano le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
CONSIDERATO:
– che al fine di valutare nell’immediato ulteriori misure di contenimento della diffusione del contagio sul territorio locale si è riunito in data 15 marzo 2021 il Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
– che dalla riunione del C.O.C. è emersa la necessità, al fine evitare il rischio di assembramenti, di provvedere alla chiusura al pubblico del Cimitero Comunale, fatta eccezione per l’eventuale commiato e per le attività di tumulazione;
– che al fine di tutelare la salute pubblica sono state adottate le proposte del C.O.C. con Ordinanza n. 23 del 16/03/2021 ed è stata disposta la chiusura al pubblico del Cimitero cittadino, con il contingentamento dell’utenza per le sole attività di commiato e tumulazione;
CONSIDERATO che le limitazioni agli spostamenti stabilite dal DPCM del 2 marzo 2021 consentono esclusivamente l’accesso per comprovati motivi di lavoro o situazioni di necessità e che pertanto va comunque assicurata la possibilità di accesso al cimitero cittadino agli operatori edili, agli operatori delle agenzie funebri e a quanti svolgono servizi in ambito cimiteriale;
RITENUTO pertanto di procedere alla revoca dell’ordinanza n. 23 del 16/03/2021, attesa la diretta applicabilità delle limitazioni del DPCM 2 marzo 2021 ai fini del contenimento del contagio;
RITENUTO altresì di demandare al Dirigente Area V Servizi Cimiteriali l’adozione delle misure necessarie ad evitare comunque il rischio di assembramenti in occasione dei riti del commiato e delle tumulazioni;
VISTO l’art. 50 comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ed ii.;
REVOCA
l’Ordinanza n. 23 del 16/03/2021 avente ad oggetto chiusura al pubblico del cimitero comunale e contingentamento dell’utenza per le sole attività di commiato e tumulazione.
VISTO l’art. 50 comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ed ii.;
DISPONE
– di demandare al Dirigente Area V Servizi Cimiteriali l’adozione delle misure necessarie ad evitare comunque il rischio di assembramenti, in particolar modo in occasione dei riti del commiato e delle tumulazioni.
IL SINDACO
Avv. Francesco MIGLIO