Con propria ordinanza n. 122 del 30 luglio 2020 il Sindaco Francesco Miglio ha disposto la RIAPERTURA PARCO GIOCHI VILLA COMUNALE – ADOZIONE DI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 in riferimento al DPCM del 11/06/2020 e delle Linee guida della Regione Puglia in riferimento all’ordinanza n. 259 del 12/06/2020
IL SINDACO
PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTO il DPCM del 11/06/2020 con il quale all’art. 1 lett. b) dispone che “è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attivita’ ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8”;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 259 del 12/06/2020 con la quale si approvano le Linee guida regionali contenenti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le attività oggetto di riapertura tra cui aree giochi attrezzate per bambini;
Ritenuto necessario garantire ai bambini ed agli adolescenti l’esercizio del diritto alla socialità ed al gioco.
ORDINA
– la riapertura dell’area giochi della Villa Comunale a far data da sabato 1 agosto 2020;
– che la fruizione all’area giochi avvenga nel rispetto dell’allegato 8 del DPCM del 11/06/2020 e delle indicazioni tecniche operative dalle linee guida regionali approvate con Ordinanza regionale n. 259 del 12/06/2020 e pertanto:
- L’accesso è riservato ai bambini e ragazzi da 0 a 17 anni accompagnati da un adulto;
- È obbligatorio l’utilizzo della mascherina per bambini di età superiore a 6 anni e per gli adulti;
- È obbligatorio il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra gli utenti;
- Sono vietati gli assembramenti;
– che l’area giochi venga immediatamente chiusa al pubblico momentaneamente o anche per l’intero prosieguo della giornata e le persone presenti all’interno fatte defluire in uscita, ogni qualvolta risulti impossibile o particolarmente difficoltoso assicurare il divieto di assembramento e stazionamento ed il rispetto della distanza di sicurezza tra gli utenti di almeno un metro.
DISPONE
– di incaricare il Dirigente Area V dell’attuazione della presente Ordinanza, mediante l’adozione di misure organizzative necessarie per evitare l’assembramento dei visitatori, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare tra loro la distanza di sicurezza;
– di incaricare il Comando di Polizia Municipale della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza.
AVVERTE
– le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000, salvo eventuali sanzioni più gravi ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge del 25 marzo 2020, n. 19.