DISPOSIZIONI PER LA RISTORAZIONE CON ASPORTO: ORDINANZA DEL SINDACO MIGLIO.

Nelle ultime ore il Sindaco Francesco Miglio ha firmato una ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 C. 5 DEL D.LGS. 267/ 2000 – DISPOSIZIONI IN ATTUAZIONE DELL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA N. 214 DEL 28/04/2020 “DISPOSIZIONI APPLICATIVE SUL TERRITORIO REGIONALE DEI D.P.C.M. 10 APRILE 2020 E 26 APRILE 2020” – RISTORAZIONE CON ASPORTO.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale

RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 214 del 28 aprile 2020 emanata ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della Legge 833/1978, contenente disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di ristorazione con asporto; PRESO ATTO che nell’Ordinanza n. 214 del 28 aprile 2020 del Presidente della Regione Puglia, viene consentita, ai sensi dell’art. 1, con efficacia immediata, la ristorazione con asporto da parte degli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, pizzerie al taglio, etc.), con l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali ed il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi; RITENUTO di dover disciplinare il servizio della ristorazione con asporto nel territorio comunale con particolare riferimento agli orari di esercizio e alle misure di contenimento;

ORDINA

In applicazione dell’art. 1 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 214 del 28/04/2020:

–           la ristorazione con asporto da parte degli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, pizzerie al taglio, etc.) è consentita fino alle ore 21.00;

–           dovrà essere assicurato da parte dei gestori il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali;

–           dovrà essere assicurato da parte dei gestori il rispetto delle seguenti misure di contenimento:

o         garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura;

o         garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria;

o         accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

  1. a)        per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
  2. b)        per locali di dimensioni superiori a quaranta metri l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;

o         informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

–           è vietato sostare e consumare nelle immediate vicinanze degli esercizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, pizzerie al taglio, etc).

DISPONE

  • la predisposizione di un Vademecum, da aggiornare periodicamente, che sarà divulgato alla popolazione tramite il sito istituzionale, gli organi di informazione e strumenti social, contenente le disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
  • di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale, nonché attraverso gli organi di informazione;
  • di incaricare il Comando di Polizia Municipale della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE

–           le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000, salvo eventuali sanzioni più gravi ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge del 25 marzo 2020, n. 19.

–           ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 30 Aprile 2020 

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