EMERGENZA COVID-19: IL SINDACO MIGLIO ORDINA LA CHIUSURA TOTALE DI TUTTI GLI ESERCIZI COMMERCIALI

EMERGENZA COVID-19: IL SINDACO MIGLIO ORDINA LA CHIUSURA TOTALE DI TUTTI GLI ESERCIZI COMMERCIALI, ALIMENTARI, COMPRESI QUELLI PRESENTI ALL’INTERNO DI CENTRI COMMERCIALI, TABACCHERIE, EDICOLE, DISTRIBUORI DI CARBURANTE IVI INCLUSI I DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESENTI NELLE AREE DI PERTINENZA, ESCLUSE LE FARMACIE E PARAFARMACIE, NEI GIORNI 12 APRILE 2020 (SANTA PASQUA) E 13 APRILE 2020 (LUNEDI’ DELL’ANGELO).

 

Con propria ORDINANZA SINDACALE N. 77 in data odierna il Sindaco Francesco Miglio ha ordinato quanto segue.

 

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. CHIUSURA TOTALE DI TUTTI GLI ESERCIZI COMMERCIALI, ALIMENTARI, COMPRESI QUELLI PRESENTI ALL’INTERNO DI CENTRI COMMERCIALI, TABACCHERIE, EDICOLE, DISTRIBUORI DI CARBURANTE IVI INCLUSI I DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESENTI NELLE AREE DI PERTINENZA, ESCLUSE LE FARMACIE E PARAFARMACIE, NEI GIORNI 12 APRILE 2020 (SANTA PASQUA) E 13 APRILE 2020 (LUNEDI’ DELL’ANGELO).

 

I L  S I N D A C O

 

Visto l’articolo 32 della Costituzione;

Visto l’art. 32, comma 4, della legge 23/12/1978, n. 833, recante istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma del quale il Sindaco può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio comunale;

Visti gli artt. 50, co, 5, e 54, comma 4 e 6, del D.Lvo n.267/2000 contenenti la previsione del potere sindacale di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti per emergenze sanitarie;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Visti i DPCM del 23 febbraio 2020, del 8/3/2020, del 9 marzo 2020 e del 11 marzo 2020;

Visto il DPCM del 22 marzo 2020 che recita che “sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1”;

Visto il DPCM del 1 aprile 2020 pubblicato su G.U. n.88 del 2.4.2020 che stabilisce: “L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, del 28 marzo 2020, ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020”;

– il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 pubblicato su G.U. n.79 del 25.3.2020 recante “Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19” il quale all’art. 1, comma 1 e 2 prevede che le misure di contenimento e contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 possono essere adottate secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero la totalità di esso;

Visto in particolare l’art. 3, comma 2, del citato decreto legge il quale sancisce: “I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali né eccedendone i limiti di oggetto cui al comma 1”;

Rilevato che con la predetta disposizione normativa il Governo ha fissato un limite contenutistico negativo dettando un criterio stringente per l’esercizio da parte dei sindaci del potere extra ordinem prevedendo che a livello locale, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19, non si possono prevedere misure in contrasto con quelle adottate a livello statale né eccedenti i limiti di oggetto ivi previste, pena l’inefficacia del provvedimento;

Considerato che domenica 12 aprile ricorre la Santa Pasqua e lunedì 13 aprile la ricorrenza del Lunedì dell’Angelo e che, in occasione delle predette festività, l’apertura degli esercizi commerciali potrebbe indurre a spostamenti non strettamente necessari sul territorio comunale e, pertanto, causare possibili assembramenti presso gli stessi;

Considerato che, per scongiurare l’insorgere di potenziali pericoli per la salute pubblica e l’incolumità dei cittadini dovute al rischio di diffusione del contagio, si rende necessario ed urgente disporre la chiusura totale nei giorni 12 e 13 aprile 2020 di tutti gli esercizi commerciali, alimentari, compresi quelli presenti nei centri commerciali, tabaccherie, edicole, distributori di carburante, inclusi i distributori automatici collocati nelle aree di pertinenza agli stessi, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, al fine di evitare che i cittadini possano riversarsi presso gli esercizi commerciali, creando assembramenti vietati e rendendo difficile assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;

Considerato che le prescrizioni del presente provvedimento non si pongono in contrasto né eccedono i limiti stabiliti in atti aventi forza di legge statali e regionali o con fonti secondarie o con atti di contenuto generale, essendo attuative delle misure già previste nei predetti atti, ma si ritengono necessarie ed urgenti in quanto imposte dalla particolare contingenza del momento dovuta all’emergenza epidemiologica in atto;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato art. 32 legge 833/78 che giustificano l’adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio a tutela della salute pubblica;

Visto l’art. 54, commi 4 e 6, del D.Lvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.

O R D I N A

per i motivi indicati in premessa, la chiusura totale per domenica 12 aprile (Santa Pasqua) e lunedì 13 aprile (Lunedì dell’Angelo) di tutti gli esercizi commerciali, alimentari, compresi quelli presenti all’interno dei centri commerciali, tabaccherie, distributori di carburante, edicole, ivi inclusi i distributori automatici collocati nelle aree di pertinenza agli stessi, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie ricadenti sul territorio comunale.

D I S P O N E

di dare la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sull’Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune di San Severo e ogni altro mezzo idoneo a questo fine con valore di notifica, comunicazione ed informazione per tutti gli esercenti commerciali e per tutta la cittadinanza.

La trasmissione della presente tramite pec: alla Prefettura – U.T.G. di Foggia; alla Questura di Foggia; al Commissariato di P.S.; al Comando dell’Arma dei Carabinieri; al Comando Guardia di Finanza; al Comando di Polizia Locale; alla Regione Puglia; al Direttore Generale ASL di Foggia; al Direttore Sanitario Presidio ospedaliero di San Severo; ai Dirigenti comunali; al C.O.C. comunale; alla Confcommercio.

C O M U N I C A

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia Sede di Bari, nei termini e nei modi previsti dall’art. 29 e seguenti del D.Lvo 2 luglio 2010, n.104 o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La violazione della predetta ordinanza sarà sanzionata nei modi previsti dall’art. 4 del D.L. 25.3.2020, n.19.

Dalla Residenza Municipale, 7 aprile 2020

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